A chi è rivolto
Strutture ricettive e turisti
Strutture ricettive e turisti
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2024 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'imposta di soggiorno in vigore dal 2025.
Regolamento modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31/10/2025 con decorrenza modifiche dal 01.01.2026
L’Imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Baone, che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Baone.
Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’Imposta.
Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
Sono esenti dal pagamento dell’Imposta di Soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nel Comune di Baone;
b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venti partecipanti. L’esenzione si applica
per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti;
d) gli appartenenti agli organismi di volontariato quali Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile
in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e
Regionale o per fronteggiare emergenze o calamità;
e) gli appartenenti delle forze dell’ordine e Polizia Locale, nonché del corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
f) le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o
certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di
provenienza per i cittadini stranieri.
Versamento dell'imposta
1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’Imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Baone dell’Imposta di Soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
a) mediante il nodo dei pagamenti PagoPa alla tesoreria comunale;
Obblighi del gestore:
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Baone sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle esenzioni dell’Imposta di Soggiorno e delle finalità a cui saranno destinati i proventi riscossi.
2. Essi hanno l’obbligo di dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, l’Imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa (con nota pec da inviarsi alla pec del Comune di Baone o lettera presentata a mano al protocollo comunale).
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Baone.
Per le comunicazioni al Comune, la dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del territorio anche attraverso sistemi di comunicazione, nonché interventi di ristrutturazione e manutenzione delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali. La ripartizione del gettito tra le diverse tipologie di destinazione è fatta dalla Giunta Comunale, assegnando una quota, comunque non inferiore al 30%, ad interventi di promozione turistica, preferibilmente condivisi nell'ambito dell'O.G.D. Terme e Colli Euganei.
I gestori hanno l’obbligo di dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, l’Imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa (con nota pec da inviarsi alla pec del Comune di Baone o lettera presentata a mano al protocollo comunale).
TIPOLOGIA DI STRUTTURA IMPOSTA
Strutture alberghiere di categoria 4 stelle o superiori € 2,00
Tutte le strutture ricettive diverse da quelle precedenti € 1,20
Ostelli € 0,50
L’imposta di soggiorno è dovuta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 consecutivi.
Sono esenti dal pagamento dell’Imposta di Soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nel Comune di Baone;
b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venti partecipanti. L’esenzione si applica
per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti;
d) gli appartenenti agli organismi di volontariato quali Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile
in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e
Regionale o per fronteggiare emergenze o calamità;
e) gli appartenenti delle forze dell’ordine e Polizia Locale, nonché del corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
f) le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o
certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di
provenienza per i cittadini stranieri.
CIN – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE
Si comunica che dal 24 luglio 2024 è partita per le strutture alberghiere ed extralberghiere la fase sperimentale dell’scrizione nella BDRS (Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive) per l’ottenimento del CIN- CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE. Tramite la piattaforma di cui al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili con e senza P.IVA, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023. Effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN. Il codice identificativo CIN andrà a completare i codici già esistenti CITR e CITRA della Regione Liguria e non a sostituirli. Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è possibile adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo. E’ possibile accedere al sito messo a disposizione dal Ministero del Turismo e richiedere il CIN provvisorio in attesa che lo stesso diventi definitivo. Gli obblighi, le sanzioni e le altre diposizioni saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso, nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 03-09-2024, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN. Si ricorda inoltre che, come previsto dall’ articolo 13-ter del DL 145/23, tutte le unità immobiliari ( le attività imprenditoriali prevedono già l’adempimento ad obblighi sulla sicurezza e antincendio) devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Al seguente link https://youtu.be/QxMOIKe8_nI il video del Ministero del Turismo sulla BDSR. Tutte le FAQ sono riportate nel sito ufficiale del Ministero del Turismo al seguente link: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati- strutture-ricettive-bdsr/
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 19/02/2026