Ordinanza per la pulizia e la manutenzione di fossi e scoline per la tutela della sicurezza pubblica e per prevenire fenomeni di allagamento sul territorio comunale.

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Ordinanza

Data:

25 Luglio 2024

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Ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo di fossi e canali presenti nel territorio del Comune di Baone, ciascuno per la propria quota di attivarsi ad horas, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, come segue:
1) riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:
a) tenere sempre ben puliti ed adeguatamente sezionati i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
b) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
c) nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio e alla raccolta della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
d) mantenere ovunque possibile un’idonea protezione anti erosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
e) predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
f) effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
SEGUE.....

In allegato: Ordinanza

Ultimo aggiornamento: 13/08/2024, 13:05

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