Descrizione
Con O.C.1/2024 viene attribuita ad ANCI VENETO la ricognizione dei fabbisogni necessari per far fronte ai danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive. Per far fronte ai danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive e per dare riscontro al Dipartimento di Protezione Civile nei termini previsti della citata ordinanza, è necessario che ciascun Comune proceda ai seguenti adempimenti:
1. Raccogliere le segnalazioni sottoscritte dai privati (Mod. B1 - PRIVATI) nonché dai titolari di attività economiche e produttive (Mod. C1 - ATI'IVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE);
2. Riportare rispettivamente nel QUADRO B1 -PRIVATI e nel QUADRO C1 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE (una riga per ogni domanda) le segnalazioni pervenute di cui al punto 1.
Entro e non oltre il termine perentorio del 11/10/2024 i privati possono inviare al protocollo comunale ( o invio PEC) il Modello B1, allegato, per la raccolta della stima dei danni del maltempo del 15 maggio al 04 giugno 2024 .
Si precisa che tale ricognizione non costituisce titolo per l'acquisizione automatica di eventuali contributi, ma è finalizzata alla determinazione del fabbisogno per le finalità di cui alle lettere c) (attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità) ed e) (ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio), comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs 1/2018.
Si sottolinea che, nel caso in cui entro la scadenza sopraindicata non pervenisse alcuna comunicazione, si riterrà che i Comuni interessati non abbiano subito tale tipologia di danno e, conseguentemente, non saranno inseriti nelle comunicazioni del Commissario di cui all'art. 4 comma 1 della O.C.D.P.C. n. 1093/2024.