Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica.

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Ordinanza

Data:

25 Luglio 2024

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Descrizione

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A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, anche adiacenti a zone residenziali, di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio, ogni qualvolta necessario:
1. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
2. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade;
3. mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;
4. i proprietari dei fondi che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;
5. i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
6. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie;
7. pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica o che possa essere veicolo o accrescere il pericolo di incendio.

In allegato l'Ordinanza.

Ultimo aggiornamento: 13/08/2024, 08:32

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