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CALCOLO IMU-TASIÂ
- AREE EDIFICABILI Â
- Imposta municipale propria – anno 2023Â
- Le aliquote 2023 sono le medesime del 2020, come Delibera Consiglio Comunale n.67 del 13/07/2020Â
- Entro il 16 giugno p.v.  i contribuenti dovranno effettuare il versamento dell’acconto IMU dovuto per l’anno d’imposta corrente.Â
- Entro 16/12/2023 il versamento del saldo IMU per l’anno d’imposta corrente.Â
- Le principali Novità 2023, Legge di Bilancio 2023Â
- A livello nazionale, le novità  sono le seguenti:Â
- non vi sono più esenzioni per Covid-19;Â
- la riduzione prevista a favore dei titolari di pensione, maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, ritorna ad essere pari al 50%; per maggiori dettagli vedere Casi particolari alla sezione Abitazioni possedute da non residenti in Italia (italiani o stranieri);Â
- In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU:Â
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- Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.Â
- è stata introdotta l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;Â
- Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu annualità 2021 è stato spostato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, e coincide quindi con il termine per la presentazione della dichiarazione Imu annualità 2022.Â
- variazione tasso di interesse legale 2023
Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 15.12.2022)Â - Abitazione principaleÂ
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è recentemente intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente,  dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, e ciò sia comprovabile.
La Corte Costituzionale ha infatti precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell’esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l’esenzione spetta una sola volta.Â
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Immobili merceÂ
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- Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, a norma dell’art. 1, comma 751, della L. 160/20219 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (c.d. immobili merce), sono esenti dall’IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.Â
Pagina aggiornata il 30/05/2023